STATUTO
DEL FOTO CINE CLUB FORLI’



TITOLO I

Della denominazione, dei fini e della sede

Art.1) Il Circolo Foto Cine Club Forlì è un’associazione apolitica, senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità nel campo della promozione della cultura e dell’arte. Esso è costituito tra gli amatori della fotografia e della videocinematografia.

Art.2) Per il raggiungimento di tali scopi e nell’intento di divulgare l’arte e la passione per la fotografia ed elevare la cultura e il senso artistico, tale circolo promuoverà e curerà l’allestimento di manifestazioni e iniziative in genere fotografiche e videocinematografiche. L’attività viene svolta dai soci a favore degli associati e dei terzi.

Art.2bis) L’attività del circolo è svolta prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3) La sede del Circolo è a Forlì, Via Ravegnana n. 407. Il Circolo potrà stabilire eventuali sedi secondarie o succursali nella provincia che saranno fissate dal Consiglio Direttivo. Nessuna sede secondaria o succursale potrà assumere autonomia. Lo spostamento della sede nell’ambito del territorio comunale non costituisce modifica statutaria.


TITOLO II

Dei Soci

Art.4) Il circolo è costituito dai soci ordinari, soci benemeriti, soci onorari.
Sono soci ordinari coloro che pagano una quota annua proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Soci. Sono soci benemeriti i soci ordinari che tali siano nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti del Circolo. Sono soci onorari le persone che su proposta del Consiglio Direttivo vengano nominate tali dall’Assemblea dei Soci a riconoscimento dell’opera svolta moralmente o materialmente a favore del Circolo. Tutti i soci ordinari, benemeriti e onorari hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione. La quota associativa non è trasmissibile a terzi ad alcun titolo e non è rivalutabile. I soci non possono essere di età inferiore ai diciotto anni.

Art.5) Per essere soci del Circolo Foto Cine Club Forlì occorre presentare domanda scritta controfirmata da due soci, uno dei quali socio da almeno un anno. Il Consiglio Direttivo, con criterio insindacabile, decide in merito all’ammissione a socio dell’aspirante; in caso di mancato accoglimento della domanda deve motivarne la ragione.

Art.6) La qualifica di socio si perde per:

recesso da presentare per iscritto in qualsiasi momento. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

morosità quando il socio non provvede, entro due mesi dall’inizio dell’anno sociale, al pagamento della quota associativa salvo ragioni che il Consiglio Direttivo ritenga plausibili.

radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo con criterio insindacabile contro il socio per gravi motivi.


TITOLO III

Dei fondi e del patrimonio sociale


Art.7) Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:


- versamenti effettuati dai soci

- eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

- eventuali elargizioni o contributi fatti da privati, Enti privati e pubblici.

Art.8) Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.9) Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da approvarsi entro il 28 febbraio di ogni anno da parte dell’Assemblea ai sensi dell’Art.10. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto ma concorrono a costituire il fondo di dotazione dell’Associazione necessario alla realizzazione delle attività istituzionali e al perseguimento degli scopi associativi. In particolare è previsto il reinvestimento dell’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.


TITOLO IV

Dell’Assemblea dei Soci

Art.10) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa. Possono essere liberamente e senza alcun vincolo elettori attivi e passivi tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea inoltre:


- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti

- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione

- delibera sulle modifiche al presente statuto

- approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’associazione

- delibera lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio.

La convocazione è effettuata almeno 10 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione scritta a tutti i soci contenente l’ordine del giorno, il giorno e l’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11) L’Assemblea è valida con la presenza di ameno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci pervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.12) L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori.

Art.13) Per la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione di regolamenti, modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’assemblea. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione o di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione.

Art.14) Tutti i soci hanno diritto ad un singolo voto esercitabile anche mediante delega scritta.

Art.15) Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed è assistito dal Segretario.


TITOLO V

Delle cariche sociali

Art.17) L’Assemblea dei soci elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo composto a scelta dall’Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Sono liberamente eleggibili tutti i soci. Il Consiglio non può essere formato da non soci.

Art.18) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I consiglieri sono rieleggibili.

Art.19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quarto dei membri o dal Collegio dei Revisori.

Art.20) Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza relativa tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art.21) Ogni seduta del Consiglio Direttivo, per essere valida, deve avere la presenza di ameno la metà dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art.22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- tutti gli atti, senza limitazione, che comunque riguardano l’Amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo ed il conseguimento dei fini istituzionali, eccettuate le funzioni che, per il presente statuto, sono riservati all’Assemblea dei soci;

- decidere dell’ammissione dei nuovi soci;
- nominare il rappresentante del Circolo stesso presso altre associazioni o enti pubblici e privati;
- nominare di volta in volta, le varie commissioni tecniche, culturali i cui componenti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- partecipare alle riunioni di esso, quando ne siano chiamati con voto consultivo;
- indire ed organizzare concorsi, mostre, festival e quant’altro idoneo allo sviluppo dell’attività sociale fotografica e cinematografica in armonia con le disposizioni del presente Statuto e dell’oggetto dell’associazione;
- fissare la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e convocare le assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai soci o dal Collegio dei Revisori a norma dell’art.12;
- revocare il socio che si renda indegno o venga meno allo spirito informatore del Circolo;
provvedere alla nomina dei soci benemeriti;
- redigere i regolamenti interni del Circolo.

Art.23) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute da Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza del Segretario lo sostituisce il consigliere più giovane.

Art.24) Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si ritiene decaduto dalla carica. Esso verrà sostituito dal primo dei non eletti in occasione delle ultime elezioni assembleari.

Art.25) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche a estranei al consiglio stesso purché soci dell’associazione.

Art.26) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di questi.

Art.27) Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie e non preventivate nel bilancio e non approvate dall’Assemblea ordinaria o straordinaria.

Art.28) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento del Circolo. Il Tesoriere si incarica dell’esazione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente.

Art.29) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Esso nomina al suo interno il Presidente.

Art.30) Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta dei libri e della contabilità dell’associazione dando pareri sui bilanci. Partecipano di diritto alle Adunanze dell’Assemblea e a quella del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra i soci dell’associazione e sono incompatibili con la carica di Consigliere.

Art.31) Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l’anno sociale a due riunioni del Collegio, decade dall’Ufficio.

Art.32) Tutte le cariche sociali comprese quelle dei Revisori non sono remunerate.


TITOLO VI

Dello scioglimento del Circolo

Art.33) La durata del Circolo è illimitata.
L’eventuale scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 13 del presente statuto.

Art.34) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro aventi scopo affine o analogo.


TITOLO VII

Arbitri

Art.35) Le divergenze di qualsiasi natura tra i soci, saranno rimesse ad un comitato di arbitri composti da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai due arbitri. Gli arbitri risolvono inappellabilmente, senza nessuna formalità di procedura, le questioni loro sottoposte.

Il socio che non volesse sottostare all’arbitrato o non ne accettasse il responso sarà senz’altro considerato dimissionario dal Consiglio Direttivo.

Art.36) Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti.


Il Presidente

Moreno Diana






 Il Segretario

Giancarlo Billi